18 Nov
L’INTERVENTO – 18 novembre 2024
Catasto, planimetrie con accesso libero
Ernesto Baragetti
Il catasto è stato al centro delle cronache nelle ultime settimane, soprattutto
per la vicenda dell’aggiornamento delle rendite catastali delle unità
immobiliari oggetto di lavori agevolati dai bonus edilizi. C’è tuttavia una
modifica normativa, di cui poco o nulla si è parlato finora, che potrebbe avere
un impatto positivo immediato sull’attività dei professionisti, sul mercato e
più in generale sulla regolarità catastale.
Si tratta della scelta di elevare le rappresentazioni planimetriche catastali (o
schede catastali come abitualmente definite) al rango di atto che compone il
Nuovo catasto edilizio urbano (oggi Catasto dei fabbricati) riferendosi a
quanto definito dall’articolo 16 del regio decreto legge 652/1939,
decretandone così l’acquisizione libera al pari di ogni altro atto rubricato in
tale articolo.
Il legislatore potrebbe valutare questa modifica – magari già nell’iter di
approvazione della legge di Bilancio per il 2025 – alla luce del continuo
rinnovarsi del concetto di centralità del dato di classamento delle unità
immobiliari urbane. Le dinamiche di mercato, la programmazione economica
del bilancio dello Stato, le procedure di aggiornamento messe a disposizione
dalle Entrate (anche per quanto attiene il controllo e verifica da parte degli
uffici) rappresentano, tutte quante, esigenze urgenti e inversamente
proporzionali alla staticità delle norme di riferimento. Norme che rimandano
null
ancora, nei caratteri fondanti, al regio decreto 652 citato.
Nel tempo, le rappresentazioni planimetriche catastali hanno assunto
un’importanza sempre maggiore in ambiti diversi:
per finalità interne all’attività tecnica svolta in ambito catastale;
in riferimento alla meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri
Immobiliari (si veda l’articolo 19, comma 14, del Dl 78/2010, poi modificato
dalla relativa legge di conversione – in vigore dal 1° luglio 2010);
come elemento indiziario per provare la regolarità urbanistica in caso di
assenza di altre informazioni.
Ecco, dunque, che le rappresentazioni planimetriche sono, oggi, una
componente essenziale del pubblico registro catastale, la cui conoscenza
risulta indispensabile, al pari delle altre informazioni rese disponibili dal
sistema integrato catastale, cartografico ed ipotecario, per la tutela dei terzi
nelle transazioni immobiliari. È quindi evidente l’interesse di sburocratizzare
le procedure necessarie all’acquisizione di tale documento. Ancora oggi,
infatti, per poter accedere a questa informazione, il professionista – quale
primo atto formale e inderogabile – deve ricevere delega espressa da parte
dell’intestatario catastale.
I vantaggi della pubblicizzazione di tali documenti si estenderebbero inoltre
agli enti pubblici (da quelli locali alle Pa centrali), che anche in relazione ai
propri compiti istituzionali si vedono costretti – oggi – a dichiarare
espressamente che l’accesso a tale informazione è puntualmente connesso a
uno specifico compito d’ufficio. O ancora si pensi alla possibilità di accedere,
liberamente, a informazioni tecniche sul patrimonio immobiliare da parte
delle università e degli istituti di ricerca (che spesso hanno necessità di
accedere anche ai fini di ricostruzioni storiche – alle planimetrie di specifici
compendi immobiliari) o ancora alle attività dei consulenti tecnici nell’ambito
dei procedimenti giudiziari.
Già oggi dalla consultazione di una visura catastale, che può essere chiesta da
chiunque ne faccia istanza, è possibile acquisire una molteplicità di dati
puntuali (a partire dall’anagrafe degli intestati). Non si comprende perché
inibire l’acquisizione con le medesime modalità della raffigurazione
planimetrica, che non pare aggiungere informazioni sensibili ulteriori
rispetto a quelle già disponibili in visura. Anche volendo affrontare il delicato
aspetto della tutela dei dati personali, pare evidente infatti che la possibilità di
identificare direttamente o indirettamente una persona fisica attraverso “i
dati di ubicazione”, disponendo liberamente della planimetria catastale, non
aggiungerebbe alcun elemento di carattere personale a quanto non già
desumibile dalla visura.
Inoltre, già oggi le planimetrie sono spesso allegate agli atti pubblici a cura dei
notai e quindi possono essere, poi, rilasciate unitamente alla copia dell’atto
sia dai relativi uffici di pubblicità immobiliare/uffici tavolari, sia dai pubblici
ufficiali stessi che dai relativi Archivi notarili distrettuali. Infine, nell’ambito
del sistema tavolare, la planimetria viene utilizzata come supporto su cui
produrre il Piano di divisione in porzioni materiali o Piano di condominio
(documento che con le identiche sembianze della planimetria catastale entra a
far parte della collezione dei documenti del libro fondiario e quindi, in tal
senso, già oggi consultabile da chiunque ne faccia richiesta).
Non si vede allora perché non superare questi ostacoli burocratici e queste
asimmetrie informative rendendo le planimetrie – a tutti gli effetti – atti del
catasto.
Consigliere delegato al catasto – Consiglio nazionale dei geometri e geometri
laureati